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POLIZZA SCODINZOLANDO

 

 

DEFINIZIONI

ASSICURATO

Il proprietario di cani residente in Italia che abbia aderito alle Polizze e il cui nominativo è riportato nel Modulo di Adesione.

ASSICURAZIONE

E' il contratto che disciplina i rapporti tra FATA Assicurazioni e l'Assicurato.

CANE

Il cane di razza o meticcio di proprietà dell'Assicurato identificato tramite numero di matricola.

CENTRALE OPERATIVA

La struttura di Europ Assistance Italia S.p.A. - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano, costituita da medici, tecnici, operatori che è in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno, che, in virtù di specifica convenzione sottoscritta con Fata Assicurazioni S.p.A. provvede, per incarico di quest’ultima, al contatto telefonico con l’Assicurato ed organizza ed eroga, con costi a carico di Fata Assicurazioni S.p.A. stessa le prestazioni di assistenza previste in polizza.

CONTRAENTE

…………………..- Via ………… - …………….. (…..) Tel. ……………, che sottoscrive i contratti di assicurazione per conto dei clienti proprietari di cani.

COSE

Sia gli oggetti materiali, sia gli animali.

DANNO

Il pregiudizio economico conseguente a lesioni personali, morte e danneggiamenti a cose.

FATA Assicurazioni

F.A.T.A. S.p.A. - Fondo Assicurativo Tra Agricoltori, via Urbana, 169/a 00184 Roma - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni, con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 2 dicembre 1927 (G. U. del 15 dicembre 1927 n.289) e successivi di cui al D. M. ricognitivo del 26 novembre 1984 (G. U. del 31 dicembre 1984 n. 357 supplemento ordinario n. 21).

GARANZIA

L'Assicurazione per la quale, in caso di sinistro, FATA procede all'indennizzo del danno subito dall'Assicurato e per la quale sia stato pagato il relativo premio.

INFORTUNIO

L'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca come conseguenza diretta ed esclusiva lesioni fisiche obiettivamente constatabili.

ISTITUTO DI CURA

La clinica o la casa di cura specializzata, regolarmente autorizzata al ricovero di cani malati.

MALATTIA

Alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio.

MALATTIA PREESISTENTE

Malattia che sia l'espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche croniche o preesistenti alla sottoscrizione della presente copertura assicurativa.

MASSIMALE

La somma che rappresenta il limite massimo del risarcimento contrattualmente previsto in caso di sinistro.

MODULO DI ADESIONE

E' il documento rilasciato all'Assicurato e da questi sottoscritto, che prova l'entrata in copertura dello stesso nei termini ed alle Condizioni di Polizza consegnate dal Contraente all'Assicurato.

POLIZZA

E' il contratto che disciplina i rapporti tra il FATA Assicurazioni e il Contraente/Assicurato.

PREMIO

La somma dovuta dal Contraente alla Società.

SINISTRO

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

 

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

ART. 1 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonchè la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli artt. 1892,1893 e 1894 C.C.

ART. 2 PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata sono stati pagati. La garanzia dei singoli Assicurati decorre dalle ore 24 del 3° giorno successivo all'invio del Modulo di Adesione (farà fede il timbro postale o la data indicata sulla ricevuta del fax) a condizione che lo stesso sia pervenuto all’Agenzia Generale FATA ………….. . e che sia stato versato il relativo premio.

L'assicurazione ha la durata di 365 giorni dalla data di decorrenza, salvo quanto disposto al successivo art.8.

ART. 3 modifiche dell’assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

ART. 4 Aggravamento del rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonchè la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 C.C..

ART. 5 Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

ART. 6 Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza o alla Società entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza specificando tutte le circostanze dell'evento ai sensi dell'art.1913 C.C.. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 C.C.

ART. 7 Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni avviso di sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o al rifiuto dell'indennizzo l’Assicurato o la Società possono recedere dall'assicurazione con un preavviso di 30 giorni.

In caso di recesso esercitato dalla Società, quest'ultima entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.

ART. 8 Proroga dell'assicurazione

L'Assicurato prende atto che il mancato pagamento del premio a FATA Assicurazioni, comporterà la sospensione dell'assicurazione dalle ore 24.00 del 15° giorno successivo alla scadenza e che riprenderà vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze, ai sensi dell'art. 1901 C.C. I premi devono essere pagati all’Agenzia alla quale sono assegnate le polizze.

In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza, l'assicurazione è prorogata per un anno e così successivamente.

ART. 9 Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

ART. 10 Forma delle comunicazioni

Ogni comunicazione deve essere fatta con lettera raccomandata.

ART. 11 Rinvio alle norme di legge

Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto, valgono le norme di legge.

ART. 12 Estensione territoriale

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di S. Marino.

ART. 13 SEGRETO PROFESSIONALE

L'Assicurato libera dal segreto professionale relativamente ai sinistri denunciati al termine della polizza bestiame, i medici veterinari che hanno visitato o curato il cane dopo o anche prima del sinistro, nei confronti di FATA Assicurazioni e/o dei magistrati eventualmente investiti dall'esame del sinistro stesso.

ART. 14 VENDITA, CESSIONE DEL CANE

L'Assicurato deve dare avviso scritto alla Società o all’Agenzia, a mezzo lettera raccomandata, in caso di vendita o cessione del cane coperto con la presente garanzia. L’assicurazione cessa a far data dalla spedizione della raccomandata di cui sopra. Il premio pagato e non goduto s’intende acquisito dalla Società.

ART. 15 MODULO DI ADESIONE ALLE POLIZZE

Il modulo di adesione deve contenere:

  1. il nome, cognome, data di nascita, residenza, telefono e codice fiscale o partita IVA dell'Assicurato;
  2. il nominativo del Veterinario di fiducia dell‘Assicurato;
  3. l'ubicazione del o dei cani se diversa da quella di residenza;
  4. l’esistenza di altre polizze di Responsabilità Civile verso Terzi
  5. nome, numero di matricola, razza , sesso, età, data di nascita;
  6. la decorrenza, la durata e la cessazione della garanzia;
  7. una dichiarazione di conoscenza e accettazione delle norme contrattuali e delle garanzie prestate;
  8. la data della sottoscrizione;
  9. il premio imponibile.

L’incompletezza e/o l’inesattezza dei dati contenuti nel modulo di adesione possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo.

 

SEZ. A - CONDIZIONI SPECIALI DI ASSICURAZIONE

 

Polizza Bestiame

ART. 1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Il FATA assicura, nei termini e alle condizioni previste dalle norme di polizza, le spese mediche veterinarie sostenute per i cani descritti nel modulo di adesione.

Sono soggetti assicurabili i cani adibiti ai seguenti usi:

compagnia, guardia, difesa personale, pastore, utilità sociale ( cani guida, cani da salvataggio, cani ricerca dispersi). Le garanzie non sono pertanto operanti nell’ambito di attività di caccia e da cinodromo.

I cani devono essere iscritti all’anagrafe canina e muniti di tatuaggio, ovvero muniti di certificato di iscrizione ai libri genealogici dell’E.N.C.I. ("pedigree").

ART.2 GARANZIE PRESTATE

L’assicurazione vale per il rimborso delle spese mediche veterinarie sostenute per: intervento chirurgico resosi necessario in seguito a infortunio o malattia del cane assicurato, accertamenti diagnostici e trattamenti fisioterapici resi necessari dall’intervento. La composizione di frattura ossea è comunque equiparata ad intervento chirurgico.

 

ART. 3 LIMITI DI INDENNIZZO

I rimborsi massimi indennizzabili a termine di polizza sono i seguenti:

€ 2.000,00 annui e € 1.000,00 per singolo sinistro.

 

La garanzia è operante per i cani di età non superiore a 8 anni. Tuttavia per gli animali che raggiungono tale età in corso di contratto, l'assicurazione mantiene la sua validità sino alla successiva scadenza annuale del premio e cessa al compimento di detto termine, senza che in contrario possa essere opposto l'eventuale incasso di premi scaduti dopo il compimento dell'età suddetta, premi che in tal caso verranno restituiti al Contraente.

 ART. 4 ESCLUSIONI

Il FATA non indennizza i danni derivanti da:

  1. guerra, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, incendio, fulmine, scoppio, esplosione , folgorazione, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
  2. scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo. Le prestazioni non sono altresì fornite in quei Paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto.
  3. dolo o colpa grave del Contraente o dell'Assicurato, di suoi familiari o di qualsiasi altro parente o affine con lui convivente, nonché delle persone a cui è stato affidato l'animale assicurato;
  4. abuso di alcolici o psicofarmaci nonché dell'uso non terapeutico di stupefacenti e di allucinogeni dell'Assicurato, di suoi familiari o di qualsiasi altro parente o affine con lui convivente, nonché delle persone a cui è stato affidato l'animale assicurato;
  5. subiti da animali che abbiano raggiunto l'età massima indicata in polizza, a far data dalla successiva scadenza annuale del premio.

Sono inoltre esclusi dall’assicurazione :

a) interventi chirurgici determinati direttamente o indirettamente da:

  1. malattie o difetti fisici di carattere congenito o comunque riferibili a fattori ereditari;
  2. infortuni o malattie i cui primi segni clinici siano preesistenti all’inizio dell’assicurazione;
  3. neoplasie in generale;
  4. trattamenti terapeutici, incluso l'intervento chirurgico, non eseguiti o prescritti da medico veterinario autorizzato all’esercizio della professione;
  5. malattie per le quali è possibile l’intervento immunizzante preventivo: es: cimurro, epatite virale, leptospirosi, rabbia, etc.
  6. ernie in genere, salvo le ernie addominali da infortunio debitamente documentato;
  7. malattie mentali in genere;
  8. infortuni causati da trasporti che non siano effettuati a mezzo di veicoli terrestri gommati o aerei appositamente attrezzati;
  9. infortuni causati da partecipazione a combattimenti organizzati, attività venatorie, competizioni sportive e manifestazioni simili, ( ad eccezione per i concorsi dei bellezza riconosciuti dall’ENCI);
  10. avvelenamento, furto o tentativo di furto;

 

b) interventi di castrazione e sterilizzazione;

c) interventi chirurgici aventi finalità estetiche. Sono fatti salvi gli interventi di chirurgia plastica ricostruttiva resi necessari da infortunio;

Le spese sostenute :

  1. a seguito di infortunio o malattia che non siano stati comunicati ai sensi delle presenti norme;
  2. per visita domiciliare del medico veterinario relativamente al costo del trasferimento;
  3. per trattamenti precauzionali, inclusa la sverminatura;
  4. per interventi immunizzanti in genere;
  5. per trattamenti antiparassitari esterni;
  6. per terapie di valore dietetico inclusi gli alimenti medicati, i ricostituenti e i sali minerali;
  7. per gravidanza o parto spontaneo;
  8. per malattie dei denti e paradontopatie;
  9. per qualsiasi altra causa non pertinente l'infortunio o la malattia.

ART. 5 DECORRENZA DELLA GARANZIA

A parziale deroga di quanto disposto all’Art.2 delle Condizioni Generali di Assicurazione, la garanzia decorre dalle ore 24 del 40° giorno successivo a quello della sottoscrizione della copertura.

ART. 6 PREMIO

Il premio finito è di € 62= per cane assicurato

ART. 7 OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro l'Assicurato e/o il Contraente devono, oltre a quanto già disposto nelle Condizioni Generali di Assicurazione art.6 "Obblighi in caso di sinistro":

  1. disporre l'immediato intervento del Veterinario attenendosi a tutte le istruzioni dallo stesso impartite e sostenendo le relative spese. Il veterinario intervenuto stenderà sull'apposito formulario fornito da FATA Assicurazioni o, in mancanza di questo, su carta intestata del professionista medesimo, un rapporto circostanziato attestante le cause e le modalità del sinistro;
  2. trasmettere alla Società e all'Agenzia copia in originale della relazione veterinaria e/o delle certificazioni attinenti il sinistro nonchè delle ricevute con valore fiscale debitamente quietanzate;
  3. consentire ed agevolare i controlli disposti dalla Società a mezzo di propri incaricati;
  4. fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1914 C.C.;

L'inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo.

ART. 8 INTEGRAZIONE DOCUMENTAZIONE DI DENUNCIA DEL SINISTRO

L'Assicurato prende atto e concede a FATA Assicurazioni la facoltà di richiedere, per agevolare la liquidazione del danno, ulteriore documentazione rispetto a quella indicata nelle singole prestazioni e/o garanzie impegnandosi ora per allora al suo tempestivo invio.

In caso di morte del cane deve essere presentata copia della cancellazione dall’anagrafe canina.

ART. 9 INDENNIZZO

Il pagamento di quanto dovuto a termini del presente contratto viene effettuato sulla base del rapporto del veterinario, delle relative certificazioni e quietanze di pagamento valide ai fini fiscali.

Tale documentazione dovrà indicare l'identità del cane, l'indicazione precisa delle singole voci di spesa e il relativo importo.

ART. 10 DIRITTO DI VISITA DEL CANE

Nel corso del contratto FATA Assicurazioni ha il diritto di sottoporre il cane agli accertamenti e controlli dalla stessa disposti e il Contraente o l’Assicurato ha l’obbligo di consentirli ed agevolarli nonché di fornire a FATA Assicurazioni ogni eventuale informazione richiesta.

L’inosservanza dell’obbligo sancito dalla presente norma comporta la decadenza dal diritto all’indennizzo (art. 1915 C.C.).

 

SEZ.A - Polizza Responsabilità Civile Verso Terzi

 

ART. 11 OGGETTO DELLA GARANZIA

La Società, nei limiti dei massimali indicati in polizza (€ 258.230,00/103.300,00/25.830,00), assume a suo carico le somme (capitale, interessi e spese) che gli Assicurati siano tenuti a pagare, quali civilmente responsabili ai sensi di legge a titolo di risarcimento, di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, lesioni personali e danni a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi della proprietà dei cani indicati in polizza.

ART. 12 PERSONE NON CONSIDERATE TERZI

Non sono considerati terzi il coniuge, i genitori ed i figli degli Assicurati nonchè ogni altro parente o affine con loro convivente.

ART. 13 DANNI ESCLUSI:

La garanzia non comprende i danni:

  1. derivanti dalla proprietà ed uso di veicoli a motore su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate, natanti e aeromobili;
  2. derivanti dall’esercizio dell’attività venatoria;
  3. alle cose che l’Assicurato detenga o possieda a qualsiasi titolo;
  4. conseguenti ad interruzione e/o sospensione totale o parziale di ogni attività o servizio e ad inquinamento dell’aria, dell’acqua e del suolo.

ART. 14 ALTRE ASSICURAZIONI

Qualora a favore dell’Assicurato al momento del sinistro fossero valide ed operanti altre assicurazioni per i medesimi rischi coperti dalla presente polizza, questa si considera operante nell’ipotesi e con le modalità seguenti:

  1. se il rischio non fosse garantito nelle predette altre assicurazioni ma lo fosse in base alle garanzie prestate con la presente polizza a favore dell’Assicurato stesso, saranno operanti per quel rischio i massimali e le condizioni da quest’ultima prestati come se le predette altre assicurazioni non esistessero;
  2. se il rischio fosse garantito e il sinistro liquidato in base alle predette altre assicurazioni ma i massimali previsti fossero insufficienti a coprire l’intero danno, la presente polizza sarà valida per la sola parte di danno eccedente quella risarcita a norma delle predette altre assicurazioni, nei limiti ed alle condizioni tutte della presente polizza.

ART. 15 GESTIONE DELLE VERTENZE - SPESE DI RESISTENZA

La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell’Assicurato, designando ove occorra legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato, entro il limite di importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra la Società e l’Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

La Società non riconosce spese incontrate dall’Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende inflitte all’Assicurato né delle spese di giustizia penale.

 

SEZ.A - Polizza di Assistenza

 

ART. 16 RECUPERO DEL CANE

Qualora il cane dell’Assicurato venga ritrovato ad almeno 50 Km. dalla sua residenza e l’Assicurato non è in grado di recuperarlo con mezzi propri, la Centrale Operativa metterà a disposizione dell’Assicurato i biglietti (aereo, classe economica, ferroviario, in prima classe) per consentirgli di raggiungere l’animale e riportarlo al suo domicilio.

Fata Assicurazioni S.p.A. terrà a proprio carico i relativi costi fino ad un massimo complessivo di € 154,94 per sinistro.

La prestazione di cui sopra viene erogata compatibilmente con la disponibilità del vettore ad accogliere l’animale ed in osservanza delle disposizioni in materia vigenti in Italia.

Le seguenti prestazioni vengono fornite dalle ore 9,00 alle ore 20,00 dal lunedì al sabato esclusi i giorni festivi infrasettimanali.

ART. 17 CONSULENZA VETERINARIA D’URGENZA

Qualora l’Assicurato nell’impossibilità di contattare il proprio veterinario necessiti di informazioni e consulenze relative a:

  1. consigli di primo intervento per ingestione o contatto con sostanze tossiche;
  2. consigli di primo soccorso per malattie traumatiche, respiratorie, gastroenteriche;
  3. gestione delle patologie legate alla riproduzione (primi calori, monte non desiderate, metodiche di inseminazione, metodiche di sterilizzazione);
  4. consigli di primo soccorso durante il parto;
  5. consigli per malattie dei cuccioli.

Tramite collegamento telefonico diretto effettuato tra il Veterinario della Centrale Operativa e l’Assicurato, potrà ricevere le informazioni e consulenze richieste.

ART.18 INFORMAZIONI SUI CENTRI DI PRONTO SOCCORSO VETERINARIO

Qualora l’Assicurato desideri avere informazioni riguardanti i Centri di Pronto Soccorso Veterinario, telefonando alla Centrale Operativa potrà conoscere l’ubicazione dei Centri più vicini al luogo in cui si trova.

ART.19 INFORMAZIONI SUGLI OPERATORI DI SETTORE

Qualora l’Assicurato desideri avere informazioni relativamente all’ubicazione di:

  1. centri medici veterinari;
  2. negozi di/per animali;
  3. pensioni;
  4. allevamenti;
  5. centri di addestramento.

Telefonando alla Centrale Operativa potrà ricevere le informazioni richieste.

ART. 20 INFORMAZIONI LEGALI RELATIVE AI CANI

Qualora l’Assicurato desideri avere informazioni relative a :

  1. danni subiti dai cani (maltrattamenti, furto);
  2. convivenza con gli animali (rapporti condominiali e derivanti dal contratto
  3. danni cagionati dagli animali a terzi.

Telefonando alla centrale Operativa potrà ricevere le informazioni richieste. La Centrale Operativa non fornirà pareri o valutazioni su quesiti che riguardano procedure legali già affidate dall’Assicurato ad un proprio legale.

ART. 21 INFORMAZIONI PER VIAGGIARE IN COMPAGNIA DEL CANE

Qualora l’Assicurato desideri avere informazioni relative a :

  1. possibilità di viaggiare in compagnia del cane;
  2. malattie presenti nelle zone dove si è diretti in compagnia del cane;
  3. obbligatorietà e frequenza delle vaccinazioni per l’espatrio e diverse normative regionali e nazionali in materia.

La Centrale Operativa provvederà a verificare la disponibilità ad accogliere il cane presso le strutture alberghiere nella località dove l’Assicurato intende soggiornare, le Compagnie aeree, le Compagnie di navigazione ecc., ed a fornire all’Assicurato le informazioni richieste.

ART. 22 INFORMAZIONI BUROCRATICHE

Qualora l’assicurato desideri avere informazioni burocratiche relativamente a :

  1. certificati: cittadinanza, matrimonio, nascita, penale, residenza, stato di famiglia, ecc.
  2. documenti personali: carta d’identità, codice fiscale, libretto di lavoro, libretto di pensione, passaporto, patente di guida.
  3. Varie: carta di circolazione, revisione auto
  4. Rilascio e variazioni dei suddetti documenti.

Telefonando alla Centrale Operativa potrà ricevere le informazioni richieste.

ART. 23 INFORMAZIONI LEGALI

Qualora l’assicurato desidera avere informazioni legali relativamente a:

  1. Famiglia: adozione, affidamento, comunione di beni, divorzio, eredità, interdizione, matrimonio, paterinità/materinità, separazione dei beni, separazione personale, successione, testamento tutela;
  2. Casa: compravendita appartamenti, compravendita beni e servizi, condominio, equo canone/patti in deroga, lavoro domestico.

Telefonando alla Centrale Operativa potrà ricevere le informazioni richieste.

La Centrale Operativa non fornirà pareri o valutazioni su quesiti che riguardano procedure legali già affidate dall’assicurato ad un proprio legale.

ART. 24 INFORMAZIONI TURISTICHE

Qualora l’assicurato desideri avere informazioni turistiche relativamente a:

  1. Viaggi: orari aerei, treni e traghetti, agenzie viaggi, alberghi, campeggi, ristoranti, stazioni sciistiche e termali, itinerari turistici, musei e fiere.
  2. Amministrative: documenti e certificati necessari per viaggi all’estero.

Telefonando alla Centrale Operativa potrà ricevere le informazioni richieste.

 

DELIMITAZIONI ED EFFETTI GIURIDICI RELATIVI A TUTTE LE PRESTAZIONI di assistenza

Ferme restando le esclusioni riportate nelle singole prestazioni, valgono inoltre le seguenti condizioni generali:

  1. Le prestazioni sono fornite fino a tre volte per ciascun tipo di prestazione, entro il periodo di durata della garanzia. Tale limite non si applica alle prestazioni di consulenza e informazioni telefoniche.
  2. Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri provocati o dipendenti da guerra, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo, radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche. Le prestazioni non sono altresì fornite in quei Paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto.
  3. La Centrale Operativa non assume responsabilità per danni causati dall’intervento delle Autorità del Paese nel quale è prestata l’assistenza o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile.
  4. Qualora l’Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, la Centrale Operativa non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.
  5. Ogni diritto nei confronti della Centrale Operativa si prescrive entro il termine di un anno dalla data del sinistro che ha dato origine al diritto di prestazione in conformità con quanto previsto all’art. 2952 C.C.
  6. Il diritto alle assistenze fornite dalla Centrale Operativa decade qualora l’Assicurato non abbia preso contatto con la Centrale Operativa al verificarsi del sinistro.
  7. A parziale deroga di quanto previsto all’art. 1910 del C.C., all’Assicurato che godesse di prestazioni analoghe alle presenti, anche a titolo di mero risarcimento, in forza dei contratti sottoscritti con altra impresa di assicurazione, è fatto obbligo di dare comunque avviso del sinistro ad ogni impresa assicuratrice e specificatamente ad Europ Assistance Italia S.p.A. nel termine di tre giorni a pena di decadenza. Nel caso in cui si attivasse altra impresa, le presenti prestazioni di assistenza saranno operanti, nei limiti e alle condizioni previste, esclusivamente quale rimborso all’Assicurato degli eventuali maggiori costi a lui addebitati dall’impresa assicuratrice che ha erogato la prestazione di assistenza.
  8. Per qualsiasi richiesta di informazione, lamentela, contestazione, l’Assicurato deve rivolgersi direttamente alla Centrale Operativa, restando inteso che Fata Assicurazioni S.p.A. è esente da ogni e qualsiasi responsabilità in ordine alle prestazioni dell’assicurazione.
  9. Per tutto quanto non è qui espressamente disciplinato si applicano le disposizioni di legge.
  10. La polizza è regolata dalla legge italiana. Tutte le controversie relative alla polizza sono soggette alla giurisdizione italiana. Per qualsiasi controversia è competente esclusivamente l’Autorità Giudiziaria del luogo ove ha la residenza, il domicilio o la sede il convenuto.

 

ISTRUZIONI PER LA RICHIESTA DI ASSISTENZA

Dovunque si trovi ed in qualsiasi momento, l’Assicurato potrà telefonare alla Centrale Operativa in funzione 24 ore su 24 facente capo al numero

800 013121 oppure al numero di Milano 02-58308517

Oppure, se non può telefonare, può inviare un telex al 321363 EURA I o un telegramma a:

EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A.

Piazza Trento, 8

20135 MILANO

In ogni caso dovrà comunicare con precisione:

  1. Fascia tessera FANI
  2. Il tipo di assistenza di cui necessita
  3. Nome e cognome
  4. Indirizzo del luogo in cui si trova
  5. Il recapito telefonico dove la Centrale Operativa provvederà a richiamarlo nel corso dell’assistenza.

La Centrale Operativa potrà richiedere all’Assicurato - e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente - ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell’assistenza; in ogni caso è necessario inviare gli originali (non le fotocopie) dei giustificativi, fatture, ricevute delle spese.

In ogni caso l’intervento dovrà sempre essere richiesto alla Centrale Operativa che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l’effettuazione.

Il premio annuo assicurativo è di 90,00 Euro.