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POLIZZA SCODINZOLANDO
DEFINIZIONI ASSICURATO Il proprietario di cani residente in Italia che abbia aderito alle Polizze e il cui nominativo è riportato nel Modulo di Adesione. ASSICURAZIONE E' il contratto che disciplina i rapporti tra FATA Assicurazioni e l'Assicurato. CANE Il cane di razza o meticcio di proprietà dell'Assicurato identificato tramite numero di matricola. CENTRALE OPERATIVA La struttura di Europ Assistance Italia S.p.A. - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano, costituita da medici, tecnici, operatori che è in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dellanno, che, in virtù di specifica convenzione sottoscritta con Fata Assicurazioni S.p.A. provvede, per incarico di questultima, al contatto telefonico con lAssicurato ed organizza ed eroga, con costi a carico di Fata Assicurazioni S.p.A. stessa le prestazioni di assistenza previste in polizza. CONTRAENTE ..- Via - .. ( ..) Tel. , che sottoscrive i contratti di assicurazione per conto dei clienti proprietari di cani. COSE Sia gli oggetti materiali, sia gli animali. DANNO Il pregiudizio economico conseguente a lesioni personali, morte e danneggiamenti a cose. FATA Assicurazioni F.A.T.A. S.p.A. - Fondo Assicurativo Tra Agricoltori, via Urbana, 169/a 00184 Roma - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni, con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 2 dicembre 1927 (G. U. del 15 dicembre 1927 n.289) e successivi di cui al D. M. ricognitivo del 26 novembre 1984 (G. U. del 31 dicembre 1984 n. 357 supplemento ordinario n. 21). GARANZIA L'Assicurazione per la quale, in caso di sinistro, FATA procede all'indennizzo del danno subito dall'Assicurato e per la quale sia stato pagato il relativo premio. INFORTUNIO L'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca come conseguenza diretta ed esclusiva lesioni fisiche obiettivamente constatabili. ISTITUTO DI CURA La clinica o la casa di cura specializzata, regolarmente autorizzata al ricovero di cani malati. MALATTIA Alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio. MALATTIA PREESISTENTE Malattia che sia l'espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche croniche o preesistenti alla sottoscrizione della presente copertura assicurativa. MASSIMALE La somma che rappresenta il limite massimo del risarcimento contrattualmente previsto in caso di sinistro. MODULO DI ADESIONE E' il documento rilasciato all'Assicurato e da questi sottoscritto, che prova l'entrata in copertura dello stesso nei termini ed alle Condizioni di Polizza consegnate dal Contraente all'Assicurato. POLIZZA E' il contratto che disciplina i rapporti tra il FATA Assicurazioni e il Contraente/Assicurato. PREMIO La somma dovuta dal Contraente alla Società. SINISTRO Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE ART. 1 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonchè la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli artt. 1892,1893 e 1894 C.C. ART. 2 PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata sono stati pagati. La garanzia dei singoli Assicurati decorre dalle ore 24 del 3° giorno successivo all'invio del Modulo di Adesione (farà fede il timbro postale o la data indicata sulla ricevuta del fax) a condizione che lo stesso sia pervenuto allAgenzia Generale FATA .. . e che sia stato versato il relativo premio. L'assicurazione ha la durata di 365 giorni dalla data di decorrenza, salvo quanto disposto al successivo art.8. ART. 3 modifiche dellassicurazione Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto. ART. 4 Aggravamento del rischio Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonchè la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 C.C.. ART. 5 Diminuzione del rischio Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso. ART. 6 Obblighi in caso di sinistro In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza o alla Società entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza specificando tutte le circostanze dell'evento ai sensi dell'art.1913 C.C.. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 C.C. ART. 7 Recesso in caso di sinistro Dopo ogni avviso di sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o al rifiuto dell'indennizzo lAssicurato o la Società possono recedere dall'assicurazione con un preavviso di 30 giorni. In caso di recesso esercitato dalla Società, quest'ultima entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso. ART. 8 Proroga dell'assicurazione L'Assicurato prende atto che il mancato pagamento del premio a FATA Assicurazioni, comporterà la sospensione dell'assicurazione dalle ore 24.00 del 15° giorno successivo alla scadenza e che riprenderà vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze, ai sensi dell'art. 1901 C.C. I premi devono essere pagati allAgenzia alla quale sono assegnate le polizze. In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza, l'assicurazione è prorogata per un anno e così successivamente. ART. 9 Oneri fiscali Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente. ART. 10 Forma delle comunicazioni Ogni comunicazione deve essere fatta con lettera raccomandata. ART. 11 Rinvio alle norme di legge Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto, valgono le norme di legge. ART. 12 Estensione territoriale L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di S. Marino. ART. 13 SEGRETO PROFESSIONALE L'Assicurato libera dal segreto professionale relativamente ai sinistri denunciati al termine della polizza bestiame, i medici veterinari che hanno visitato o curato il cane dopo o anche prima del sinistro, nei confronti di FATA Assicurazioni e/o dei magistrati eventualmente investiti dall'esame del sinistro stesso. ART. 14 VENDITA, CESSIONE DEL CANE L'Assicurato deve dare avviso scritto alla Società o allAgenzia, a mezzo lettera raccomandata, in caso di vendita o cessione del cane coperto con la presente garanzia. Lassicurazione cessa a far data dalla spedizione della raccomandata di cui sopra. Il premio pagato e non goduto sintende acquisito dalla Società. ART. 15 MODULO DI ADESIONE ALLE POLIZZE Il modulo di adesione deve contenere:
Lincompletezza e/o linesattezza dei dati contenuti nel modulo di adesione possono comportare la perdita totale o parziale del diritto allindennizzo.
SEZ. A - CONDIZIONI SPECIALI DI ASSICURAZIONE
Polizza Bestiame ART. 1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE Il FATA assicura, nei termini e alle condizioni previste dalle norme di polizza, le spese mediche veterinarie sostenute per i cani descritti nel modulo di adesione. Sono soggetti assicurabili i cani adibiti ai seguenti usi: compagnia, guardia, difesa personale, pastore, utilità sociale ( cani guida, cani da salvataggio, cani ricerca dispersi). Le garanzie non sono pertanto operanti nellambito di attività di caccia e da cinodromo. I cani devono essere iscritti allanagrafe canina e muniti di tatuaggio, ovvero muniti di certificato di iscrizione ai libri genealogici dellE.N.C.I. ("pedigree"). ART.2 GARANZIE PRESTATE Lassicurazione vale per il rimborso delle spese mediche veterinarie sostenute per: intervento chirurgico resosi necessario in seguito a infortunio o malattia del cane assicurato, accertamenti diagnostici e trattamenti fisioterapici resi necessari dallintervento. La composizione di frattura ossea è comunque equiparata ad intervento chirurgico.
ART. 3 LIMITI DI INDENNIZZO I rimborsi massimi indennizzabili a termine di polizza sono i seguenti: 2.000,00 annui e 1.000,00 per singolo sinistro.
La garanzia è operante per i cani di età non superiore a 8 anni. Tuttavia per gli animali che raggiungono tale età in corso di contratto, l'assicurazione mantiene la sua validità sino alla successiva scadenza annuale del premio e cessa al compimento di detto termine, senza che in contrario possa essere opposto l'eventuale incasso di premi scaduti dopo il compimento dell'età suddetta, premi che in tal caso verranno restituiti al Contraente. ART. 4 ESCLUSIONI Il FATA non indennizza i danni derivanti da:
Sono inoltre esclusi dallassicurazione : a) interventi chirurgici determinati direttamente o indirettamente da:
b) interventi di castrazione e sterilizzazione; c) interventi chirurgici aventi finalità estetiche. Sono fatti salvi gli interventi di chirurgia plastica ricostruttiva resi necessari da infortunio; Le spese sostenute :
ART. 5 DECORRENZA DELLA GARANZIA A parziale deroga di quanto disposto allArt.2 delle Condizioni Generali di Assicurazione, la garanzia decorre dalle ore 24 del 40° giorno successivo a quello della sottoscrizione della copertura. ART. 6 PREMIO Il premio finito è di 62= per cane assicurato ART. 7 OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO In caso di sinistro l'Assicurato e/o il Contraente devono, oltre a quanto già disposto nelle Condizioni Generali di Assicurazione art.6 "Obblighi in caso di sinistro":
L'inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto allindennizzo. ART. 8 INTEGRAZIONE DOCUMENTAZIONE DI DENUNCIA DEL SINISTRO L'Assicurato prende atto e concede a FATA Assicurazioni la facoltà di richiedere, per agevolare la liquidazione del danno, ulteriore documentazione rispetto a quella indicata nelle singole prestazioni e/o garanzie impegnandosi ora per allora al suo tempestivo invio. In caso di morte del cane deve essere presentata copia della cancellazione dallanagrafe canina. ART. 9 INDENNIZZO Il pagamento di quanto dovuto a termini del presente contratto viene effettuato sulla base del rapporto del veterinario, delle relative certificazioni e quietanze di pagamento valide ai fini fiscali. Tale documentazione dovrà indicare l'identità del cane, l'indicazione precisa delle singole voci di spesa e il relativo importo. ART. 10 DIRITTO DI VISITA DEL CANE Nel corso del contratto FATA Assicurazioni ha il diritto di sottoporre il cane agli accertamenti e controlli dalla stessa disposti e il Contraente o lAssicurato ha lobbligo di consentirli ed agevolarli nonché di fornire a FATA Assicurazioni ogni eventuale informazione richiesta. Linosservanza dellobbligo sancito dalla presente norma comporta la decadenza dal diritto allindennizzo (art. 1915 C.C.).
SEZ.A - Polizza Responsabilità Civile Verso Terzi
ART. 11 OGGETTO DELLA GARANZIA La Società, nei limiti dei massimali indicati in polizza ( 258.230,00/103.300,00/25.830,00), assume a suo carico le somme (capitale, interessi e spese) che gli Assicurati siano tenuti a pagare, quali civilmente responsabili ai sensi di legge a titolo di risarcimento, di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, lesioni personali e danni a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi della proprietà dei cani indicati in polizza. ART. 12 PERSONE NON CONSIDERATE TERZI Non sono considerati terzi il coniuge, i genitori ed i figli degli Assicurati nonchè ogni altro parente o affine con loro convivente. ART. 13 DANNI ESCLUSI: La garanzia non comprende i danni:
ART. 14 ALTRE ASSICURAZIONI Qualora a favore dellAssicurato al momento del sinistro fossero valide ed operanti altre assicurazioni per i medesimi rischi coperti dalla presente polizza, questa si considera operante nellipotesi e con le modalità seguenti:
ART. 15 GESTIONE DELLE VERTENZE - SPESE DI RESISTENZA La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dellAssicurato, designando ove occorra legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti allAssicurato stesso. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere allazione promossa contro lAssicurato, entro il limite di importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra la Società e lAssicurato in proporzione del rispettivo interesse. La Società non riconosce spese incontrate dallAssicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende inflitte allAssicurato né delle spese di giustizia penale.
SEZ.A - Polizza di Assistenza
ART. 16 RECUPERO DEL CANE Qualora il cane dellAssicurato venga ritrovato ad almeno 50 Km. dalla sua residenza e lAssicurato non è in grado di recuperarlo con mezzi propri, la Centrale Operativa metterà a disposizione dellAssicurato i biglietti (aereo, classe economica, ferroviario, in prima classe) per consentirgli di raggiungere lanimale e riportarlo al suo domicilio. Fata Assicurazioni S.p.A. terrà a proprio carico i relativi costi fino ad un massimo complessivo di 154,94 per sinistro. La prestazione di cui sopra viene erogata compatibilmente con la disponibilità del vettore ad accogliere lanimale ed in osservanza delle disposizioni in materia vigenti in Italia. Le seguenti prestazioni vengono fornite dalle ore 9,00 alle ore 20,00 dal lunedì al sabato esclusi i giorni festivi infrasettimanali. ART. 17 CONSULENZA VETERINARIA DURGENZA Qualora lAssicurato nellimpossibilità di contattare il proprio veterinario necessiti di informazioni e consulenze relative a:
Tramite collegamento telefonico diretto effettuato tra il Veterinario della Centrale Operativa e lAssicurato, potrà ricevere le informazioni e consulenze richieste. ART.18 INFORMAZIONI SUI CENTRI DI PRONTO SOCCORSO VETERINARIO Qualora lAssicurato desideri avere informazioni riguardanti i Centri di Pronto Soccorso Veterinario, telefonando alla Centrale Operativa potrà conoscere lubicazione dei Centri più vicini al luogo in cui si trova. ART.19 INFORMAZIONI SUGLI OPERATORI DI SETTORE Qualora lAssicurato desideri avere informazioni relativamente allubicazione di:
Telefonando alla Centrale Operativa potrà ricevere le informazioni richieste. ART. 20 INFORMAZIONI LEGALI RELATIVE AI CANI Qualora lAssicurato desideri avere informazioni relative a :
Telefonando alla centrale Operativa potrà ricevere le informazioni richieste. La Centrale Operativa non fornirà pareri o valutazioni su quesiti che riguardano procedure legali già affidate dallAssicurato ad un proprio legale. ART. 21 INFORMAZIONI PER VIAGGIARE IN COMPAGNIA DEL CANE Qualora lAssicurato desideri avere informazioni relative a :
La Centrale Operativa provvederà a verificare la disponibilità ad accogliere il cane presso le strutture alberghiere nella località dove lAssicurato intende soggiornare, le Compagnie aeree, le Compagnie di navigazione ecc., ed a fornire allAssicurato le informazioni richieste. ART. 22 INFORMAZIONI BUROCRATICHE Qualora lassicurato desideri avere informazioni burocratiche relativamente a :
Telefonando alla Centrale Operativa potrà ricevere le informazioni richieste. ART. 23 INFORMAZIONI LEGALI Qualora lassicurato desidera avere informazioni legali relativamente a:
Telefonando alla Centrale Operativa potrà ricevere le informazioni richieste. La Centrale Operativa non fornirà pareri o valutazioni su quesiti che riguardano procedure legali già affidate dallassicurato ad un proprio legale. ART. 24 INFORMAZIONI TURISTICHE Qualora lassicurato desideri avere informazioni turistiche relativamente a:
Telefonando alla Centrale Operativa potrà ricevere le informazioni richieste.
DELIMITAZIONI ED EFFETTI GIURIDICI RELATIVI A TUTTE LE PRESTAZIONI di assistenza Ferme restando le esclusioni riportate nelle singole prestazioni, valgono inoltre le seguenti condizioni generali:
ISTRUZIONI PER LA RICHIESTA DI ASSISTENZA Dovunque si trovi ed in qualsiasi momento, lAssicurato potrà telefonare alla Centrale Operativa in funzione 24 ore su 24 facente capo al numero 800 013121 oppure al numero di Milano 02-58308517 Oppure, se non può telefonare, può inviare un telex al 321363 EURA I o un telegramma a: EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A. Piazza Trento, 8 20135 MILANO In ogni caso dovrà comunicare con precisione:
La Centrale Operativa potrà richiedere allAssicurato - e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente - ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dellassistenza; in ogni caso è necessario inviare gli originali (non le fotocopie) dei giustificativi, fatture, ricevute delle spese. In ogni caso lintervento dovrà sempre essere richiesto alla Centrale Operativa che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente leffettuazione. Il premio annuo assicurativo è di 90,00 Euro. |
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